Sintesi legislativa sulle Armi a cura di ActionArms www.actionarms.it
LE “ARMI COMUNI DA SPARO”
Il privato cittadino può detenere, se regolarmente denunciate, le seguenti armi comuni da sparo (sono definite nell’art. 2 della legge n. 110/1975):
- un numero illimitato di fucili da caccia;
- sei armi classificate per uso sportivo;
- tre altre armi comuni da sparo;
- otto armi antiche.
LE CARATTERISTICHE DELLE “ARMI COMUNI DA SPARO”
Ogni modello di arma (ad eccezione di quelle da caccia ad anima liscia e di quelle ad avancarica), prima di essere immesso su mercato è sottoposto a un controllo preventivo da parte del ministero dell’Interno. Se superato, il modello di arma è iscritto nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, una serie di quasi ventimila fiche tecniche i cui aggiornamenti sono periodicamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (il Catalogo è consultabile su https://www.space.interno.it).
Le armi comuni da sparo recano dei marchi che consentono di identificarle. Oltre al numero di iscrizione al Catalogo nazionale, deve comparire il numero di matricola (questo obbligo non vale per le armi prodotte prima del 1920); anche le canne intercambiabili devono recare il numero di matricola. Altri segni distintivi che devono comparire sulle armi comuni da sparo sono il marchio o la sigla che individua il produttore o l’importatore, il paese in cui è stata prodotta, nonché il punzone del Banco Nazionale di Prova italiano o di un Paese straniero il cui banco sia riconosciuto.
È vietato alterare le armi mediante modifiche della meccanica in modo da aumentarne la potenzialità o facilitarne e l’occultamento. Quindi è vietato, ad esempio, accorciare la canna, aumentarne il calibro o montare un calcio pieghevole (art. 3 della legge n. 110/1975). Si deve però notare che se in sede di catalogazione è stato previsto il montaggio di una canna più corta o una conversione di calibro, queste modifiche sono permesse. È sempre meglio, però, controllare la fiche tecnica di catalogazione nel modo che è stato spiegato.
Non sono vietate quelle alterazioni che non incidono sulla meccanica o non aumentano la potenza e/o l’occultabilità dell’arma.
LE ARMI DA CACCIA
L’art. 13 della legge-quadro sulla caccia (legge n. 157/1992) stabilisce quali armi sono “da caccia” ai fini del nostro ordinamento. Esse sono:
- i fucili a una o più canne ad anima liscia di calibro non superiore al 12 con qualsiasi sistema di funzionamento;
- i fucili ad una o più canne ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm;
- i fucili combinati a due o tre canne in cui la canna liscia (o le canne lisce) deve essere di calibro non superiore al 12 e quella rigata (o quelle rigate) di calibro non inferiore a 5,6 mm.
Come detto, queste armi sono detenibili in numero illimitato.
LE ARMI CLASSIFICATE PER USO SPORTIVO
La cosiddetta legge Lo Bello (legge n. 85/1986) ha introdotto nel nostro ordinamento la categoria delle “armi comuni da sparo classificate per uso sportivo”.
È il ministero dell’Interno ad assegnare tale qualifica a un’arma (su richiesta del costruttore o dell’importatore) e il loro numero è di diverse centinaia, fra cui numerose pistole monocolpo e semiautomatiche, revolver, carabine calibro .22 LR, carabine semiauto e bolt action di derivazione militare.
Quando s’intenda acquistare un’arma classificata per uso sportivo (che come tale sarà denunciata, vedere più avanti) è necessario controllare che abbia effettivamente tale qualifica; di solito le case costruttrici o gli importatori specificano nei loro cataloghi o nella pubblicità se un’arma è “sportiva”. Si può sapere esattamente se un’arma è “sportiva” consultando il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo su https://www.space.interno.it.
Come detto, le armi comuni da sparo classificate per uso sportivo sono detenibili in numero di sei.
LE ALTRE ARMI COMUNI DA SPARO
Oltre alle armi da caccia e a quelle classificate per uso sportivo, esiste nell’ambito delle armi comuni da sparo una terza categoria, definibile solo in negativo: sono le “altre armi comuni da sparo”, quelle cioè che non sono né da caccia, né sportive, né antiche.
Appartengono a questa categoria tutte le pistole e i revolver da difesa (che non hanno cioè la qualifica per uso sportivo), più tutti i fucili che non rientrano nella definizione di armi da caccia (vista in precedenza).
Tutte le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, sono “altre armi comuni da sparo” eccezione fatta per quelle classificate per uso sportivo o per quelle di potenza fino a 7,5 Joule. È chiaro che si tratta di una categoria disomogenea nella quale rientra tutto ciò che non è né “da caccia” né “sportivo”.
Come detto, le “altre armi comuni da sparo” sono detenibili in numero di tre.
L'ACQUISTO DELLE ''ARMI COMUNI DA SPARO''
L’acquisizione di un’arma da sparo presuppone che l’acquirente sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla polizia (art. 35, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Le autorizzazioni possono essere divise in:
- occasionali (cioè che servono per un solo acquisto, anche se di più armi): è il nullaosta;
- permanenti (cioè che servono per più acquisti): sono le licenze di porto d’armi.
IL NULLAOSTA
Per acquistare un’“arma comune da sparo” è dunque necessario possedere un’autorizzazione; chi non è in possesso di un porto d’armi (v. oltre) dovrà munirsi di un nullaosta all’acquisto. Questo documento è rilasciato dall’autorità di polizia e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato.
Per ottenere il nullaosta è necessario compilare una domanda in carta libera (scaricabile da http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-acquisto-porto-trasporto-collezione.pdf) nella quale il richiedente, che deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza, specifica obbligatoriamente il motivo dell’acquisto (p. es.: difesa abitativa, pratica dello sport del tiro a segno eccetera).
Solitamente occorre accompagnare alla domanda per ottenere il nullaosta un certificato medico. Trascorso un certo periodo (solitamente qualche settimana) il nullaosta è pronto e deve essere ritirato presso l’ufficio ove era stato richiesto; può anche accadere che sia spedito direttamente a casa.
Il nullaosta vale, su tutto il territorio nazionale, per trenta giorni ma può essere rinnovato per uguale periodo. In pratica, una volta ottenuto il nullaosta è finalmente possibile acquistare l’arma. Da ricordare che, all’atto dell’acquisto, il venditore ritira il nullaosta.
LE LICENZE DI PORTO D'ARMI
Mentre il nullaosta è, come detto, un titolo d’acquisto occasionale (serve per effettuare un solo acquisto, anche se di più armi), le licenze di porto d’armi sono invece dei titoli d’acquisto permanenti, ossia possono essere utilizzate per acquistare armi più volte, fintanto che sono in corso di validità.
Le licenze di porto d’armi sono di quattro tipi:
- licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale;
- licenza di porto di fucile per difesa personale;
- licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo.
LA LICENZA DI PORTO DI PISTOLA O RIVOLTELLA PER DIFESA PERSONALE
Questo documento è rilasciato dal Prefetto.
Per ottenerlo è necessario compilare una domanda (scaricabile da: http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-acquisto-porto-trasporto-collezione.pdf) nella quale si specificano i motivi per i quali si desidera andare armati; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza.
Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale.
La licenza di porto di pistola o rivoltella paga tassa di concessione governativa annuale (attualmente fissata in 115,00 euro); vale per cinque anni ma ogni anno deve essere rinnovata con richiesta nella quale si specificano nuovamente i motivi per i quali si desidera andare armati. Diverso è il caso della licenza rilasciata alla guardie particolari giurate, che è esattamente equipollente ma paga una tassa ridotta e deve essere rinnovata ogni due anni. Per maggiori notizie: www.guardieinformate.net.
Con la licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale è possibile portare fino a tre armi corte; secondo un’interpretazione corrente della legge, non è possibile portare una pistola “sportiva” per difesa.
Esistono specifici divieti di porto dell’arma da difesa (nelle riunioni pubbliche, nelle aule di tribunale, nei seggi elettorali, negli stadi eccetera).
Grazie alla circolare del ministero dell’Interno n. 559/C3159-10100 del 14 febbraio 1998, (è reperibile su: http://www.actionarms.it/circolari.html) con la licenza di porto d’arma da difesa è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.
LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE
Il porto d’armi da difesa per arma lunga è stato istituito ufficialmente dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2001. Esso modifica l’articolo 61 del regolamento di esecuzione del Tulps con l’aggiunta del seguente comma: “Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell’effettivo bisogno di portare l’arma”.
LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA
Questo documento è rilasciato dal Questore e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato.
Per ottenerlo è necessario compilare una domanda (scaricabile da: http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-acquisto-porto-trasporto-collezione.pdf); il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza.
Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia paga una tassa di concessione governativa annuale (attualmente fissata in 173,16 euro); vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale.
Con questo documento è possibile portare le armi da caccia durante l’attività venatoria.
Grazie alla circolare del ministero dell’Interno n. 559/C3159-10100 del 14 febbraio 1998 (è reperibile su: http://www.actionarms.it/circolari.html), con la licenza di porto di fucile per uso di caccia è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.
L'ACQUISTO DELLE MUNIZIONI E DELLE POLVERI DA LANCIO
Per l’acquisto delle munizioni (cartucce) e della polvere da lancio (polvere da sparo), utilizzata da chi spara con armi ad avancarica o da chi ricarica domesticamente le cartucce, sono necessari gli stessi documenti per l’acquisto delle armi comuni da sparo: il nullaosta o un porto d’armi.
LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER LO SPORT DEL TIRO A VOLO
Questo documento (istituito dalla legge n. 323/1969) è rilasciato dal Questore e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda (scaricabile da: http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-acquisto-porto-trasporto-collezione.pdfil richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza.
Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale.
La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo non paga tassa di concessione governativa; vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale.
Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate per il tiro a volo (il regolamento sportivo di questa disciplina permette solo l’uso dei fucili con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12) durante l’attività sportiva; per maggiori notizie: www.fitav.it.
Grazie alla circolare del ministero dell’Interno n. 559/C3159-10100 del 14 febbraio 1998 (è reperibile su: http://www.actionarms.it/circolari.html), con la licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte
L’ACQUISTO DI ARMI AD ARIA O A GAS COMPRESSI, SIA LUNGHE SIA CORTE, I CUI PROIETTILI SONO DOTATI DI UN’ENERGIA CINETICA NON SUPERIORE A 7,5 JOULE E DELLE REPLICHE A COLPO SINGOLO DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA DI MODELLI ANTERIORI AL 1890
Ai sensi della legge n. 526/1999 e del relativo regolamento, queste armi possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; sono consentiti la loro cessione e il comodato purché avvengano con scrittura privata tra maggiorenni. Non è però necessaria la scrittura privata qualora il comodato sia di durata non superiore a quarantotto ore.
L'ACQUISTO DI BOSSOLI, INNESCHI, PALLE
Per questi altri elementi della cartuccia, che sono di libera vendita, non è necessario alcun titolo per procedere al loro acquisto.
LA DENUNCIA
L’ulteriore formalità che è necessario espletare per possedere legalmente un’arma è la sua denuncia (prevista dall’art. 38 del Tulps), un atto mediante il quale il neoproprietario dell’arma stessa notifica all’autorità l’avvenuta acquisizione e il luogo ove l’arma è custodita.
La denuncia ha carattere permanente, cioè non deve essere rinnovata né è soggetta al pagamento di marche da bollo o altri tributi.
Dal punto di vista pratico la denuncia è un modulo che può essere scaricato da http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf e che deve essere compilato in due copie.
Quando ci si reca presso l’autorità (Carabinieri, Commissariato della P.S. o Questura) bisogna consegnare i due moduli debitamente compilati e firmati e la copia della dichiarazione di vendita dell’arma. La legge prescrive che il possesso dell’arma sia denunciato immediatamente.
La legge n. 526/1999 ha stabilito che le armi ad aria o a gas compressi, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non rientrano più fra le “armi comuni da sparo”. Sono pertanto detenibili, senza obbligo di denuncia, in numero illimitato.
LA LICENZA DI COLLEZIONE
Chi intende possedere armi in numero superiore ai limiti che la legge prevede mediante denuncia (v. art. 10 della legge n. 110/1975), deve ottenere il rilascio della licenza di collezione per armi comuni da sparo. In altre parole, se s’intende possedere più di sei armi classificate per uso sportivo e più di tre “altre armi comuni da sparo”, è necessaria la licenza di collezione; essa, di fatto, non serve per le armi da caccia poiché, come detto, sono detenibili in numero illimitato. Per le armi antiche, il caso è diverso perché esiste una licenza di collezione apposita.
La licenza di collezione per armi comuni da sparo permette dunque la detenzione di quante armi si vogliono, con un solo limite numerico: un esemplare per ogni tipo di arma iscritta al catalogo nazionale. È una licenza permanente (non deve essere rinnovata) e non è soggetta ad alcun tipo di tassa. Di solito, all’atto della concessione della licenza, l’autorità impone al suo titolare particolari obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadio blindato eccetera).
È proibito detenere le munizioni delle armi in collezione (salvo che non si abbia in denuncia un’altra arma dello stesso calibro) e, anche se la legge non lo vieta esplicitamente, per prassi si ritiene che le armi detenute in collezione non possano essere usate.
Per la richiesta della collezione per armi comuni da sparo si utilizza il modulo scaricabile da: http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-acquisto-porto-trasporto-collezione.pdf.
LA CUSTODIA DELLE ARMI LASCIATE A CASA
L’art. 20 della legge n. 110/1975 dice che “La custodia delle armi (...) e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Come si vede, la legge non pone delle condizioni precise al modo di custodire le armi, tuttavia pone l’obbligo della massima diligenza; la giurisprudenza è concorde nel ritenere che un’arma custodita nella propria abitazione, non accessibile a minori o a persone ritenute capaci di abusarne, risponde ai requisiti previsti dalla legge.
Sempre il primo comma dell’art. 20 della già citata legge n. 110/1975 dice che “Chi (...) è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza”. La legge distingue dunque il caso del titolare di licenza di collezione per armi comuni da sparo (di cui si è detto in precedenza), sul quale non solo incombe l’obbligo generale della diligente custodia, ma anche quello di adottare determinate precauzioni che sarà la stessa autorità di P.S. a stabilire.
PARTI D'ARMA: CARRELLO, CANNA, FUSTO, CARICATORE
Secondo l’interpretazione corrente dell’art. 19 della legge n. 110/1975, queste parti essenziali di armi comuni sono equiparate per quanto riguarda l'acquisto, la denuncia e il trasporto alle armi comuni da sparo.
GLI OBIETTORI DI COSCIENZA
Gli obiettori al servizio militare possono acquistare e usare senza formalità le armi ad aria compressa e ad avancarica d libera vendita.
Grazie a una recente modifica legislativa (legge 2 agosto 2007, n. 130), rinunciando allo status di obiettore, è ora anche possibile riacquistare i diritti di ogni altro cittadino relativi alle armi comuni da sparo. Devono essere trascorsi cinque anni dalla data del congedo e l’interessato deve inviare all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile a Roma domanda irrevocabile di rinuncia a detto status di obiettore.
